La Corte Costituzionale, con la sentenza n° 17/2025 del 27 ottobre 2025, si è pronunciata in tema della norma che esclude l’esimente della particolare tenuità del fatto per i reati di violenza o minaccia e resistenza ad un pubblico ufficiale.

La Consulta era stata investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis c.p. nella parte in cui esclude l’applicazione della esimente della particolare tenuità del fatto al delitto di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 336 c.p., ed a quello di resistenza a pubblico, di cui all’art. 337 c.p.

I Giudici della Corte hanno ritenuto fondata la questione, sollevata dal Tribunale di Firenze, dell’art. 131-bis III co. c.p., nella parte in cui stabilisce che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dagli artt. 336 e 337 c.p. se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.

La Corte Costituzionale ha, pertanto, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis III co. c.p., nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.