La Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n° 14343 dell’11 aprile 2025, si è pronunciata in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione all’stensione e conseguente applicazione del D.lgs. 231/2001 ai gruppi di società.

Nel caso di specie, la Corte era chiamata a pronunciarsi su una vicenda riguardante il reato (truffa aggravata) posto in essere dal dipendente di una società che, al fine di partecipare a una gara di appalto, aveva costituito insieme ad altre società un’Associazione Temporanea di Imprese risultandone poi aggiudicataria ed aveva successivamente affidato l’esecuzione delle opere oggetto di appalto a una società consortile dalle medesime costituita.

I Giudici della Suprema Corte hanno ribadito il principio di diritto secondo cui qualora il reato presupposto ex D.lgs. 231/2001 sia stato commesso nell’ambito di una società facente parte di un gruppo o di un’aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che all’interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di un’altra società e la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 231/2001 ai fini della comune imputazione dell’illecito amministrativo da reato”.

I Giudici hanno, altresì, precisato che non è possibile operare automatismi tra le diverse società facenti parte di un gruppo in quanto la responsabilità è imputabile esclusivamente alla società nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il reato presupposto.