La Corte di Cassazione, Sez. IV, con la sentenza n° 2768 del 23 gennaio 2025, si è pronunciata in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 in relazione al reato di lesioni colpose per violazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel caso di specie, la Corte era chiamata a pronunciarsi su una vicenda riguardante un incidente avvenuto presso un’azienda, dove un lavoratore aveva subito lesioni durante l’attività lavorativa. L’evento ha determinato la condanna sia del legale rappresentante per lesioni colpose aggravate, sia della società ai sensi D.Lgs. 231/2001 per l’illecito amministrativo correlato.

I Giudici della Suprema Corte hanno ribadito il principio di diritto secondo cui nei reati colposi i criteri di imputazione dell’interesse e del vantaggio devono essere riferiti alla condotta e non all’evento lesivo. Nel caso di specie, la Cassazione ha individuato il vantaggio dell’ente nel risparmio di spesa derivante dalla mancata adozione di necessarie ed adeguate misure di sicurezza, con specifico riferimento alla mancata procedimentalizzazione dell’attività di movimentazione dei serbatoi. I Giudici hanno, altresì, precisato che anche un esiguo risparmio di spesa può integrare il requisito del vantaggio, purché sia oggettivamente apprezzabile e si inserisca in un contesto di generale sottovalutazione nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.