La Corte di Cassazione, Sez. IV, con la sentenza n° 51455 del 28 dicembre 2023, si è pronunciata in tema di responsabilità amministrativa degli enti in caso di infortuni sul lavoro.

La Corte era chiamata a valutare il ricorso proposto dalla difesa di una società condannata in secondo grado per il reato di cui all’art. 25 septies D.Lgs., a seguito della morte di un lavoratore.

Secondo i Giudici della Suprema Corte, con specifico riguardo alla materia della sicurezza sul lavoro, il modello di organizzazione, gestione e controllo non si riduce al DVR (o al POS) ma configura un sistema aziendale preordinato, tra l’altro, al corretto adempimento delle attività di valutazione del rischio. Esso delinea l’infrastruttura che permette il corretto assolvimento dei doveri prevenzionistici, discendenti dalla normativa di settore e dalla stessa valutazione dei rischi.

La colpa di organizzazione e lassimilazione della stessa alla colpa implica che la mancata adozione e l’inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e gestione non è un elemento costitutivo della tipicità dell’illecito dell’ente ma una circostanza atta, ex lege, a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione.

La Corte, quindi, ha ribadito che il verificarsi del reato non implica ex sé l’inidoneità o l’inefficace attuazione del modello che sia stato adottato dall’ente, tracciando così confini netti tra responsabilità della persona e dell’ente.