La Corte di Cassazione, Sez. II, con la sentenza n° 3490 del 27 gennaio 2023, si è pronunciata in materia di ricettazione di assegni di provenienza illecita, con specifico riferimento alla verifica della sussistenza dell’elemento psicologico.

La vicenda sottoposta al giudizio della Corte di Cassazione riguardava due coniugi accusati in concorso per la ricettazione di assegni, provento di delitto, posti all’incasso e versati sul conto corrente intestato alla ditta di famiglia.

I Giudici della Suprema Corte, accogliendo il ricorso degli imputati, affermano il principio secondo il quale, ai fini dell’accertamento dell’elemento psicologico, la norma prevista dall’art. 648 c.p., non richiede all’imputato di provare la legittima provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi.

Tale onere veniva adempiuto dagli imputati, i quali si erano difesi nel merito, sin dalla fase delle indagini preliminari, dichiarando in modo preciso da chi avevano ricevuto gli assegni, già compilati anche nella firma di traenza, poi versati sul conto corrente della ditta amministrata da uno dei due, e per quale causa, ciò al fine di dimostrare il difetto di consapevolezza della provenienza da delitto della cosa ricevuta.