La Corte di Cassazione, Sez. IV, con la sentenza n° 34943 del 21 settembre 2022, si è pronunciata in tema di responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001, con specifico riferimento all’individuazione dei soggetti “apicali” i sensi dell’art. 5.

Una società veniva riconosciuta responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art.25 septies co. 3 D.Lgs. 231/2001 in relazione al reato di lesioni colpose per un incidente sul lavoro, commesso dal RSPP delegato alla sicurezza. Ciò in quanto tale soggetto veniva ritenuto titolare della qualifica di rappresentanza e di amministrazione dell’Ente (nel settore della sicurezza sul luogo di lavoro), ed il reato commesso a vantaggio e nell’interesse del medesimo.

I Giudici della Corte, accogliendo le doglianze della difesa della società, hanno statuito che l’attribuzione del potere di compiere scelte decisionali autonomamente in materia di sicurezza sul lavoro al RSPP, anche delegato alla sicurezza, non comporta l’esonero del datore di lavoro e dei dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Con la conseguenza che questa attribuzione non implica il riconoscimento di poteri di amministrazione, gestione e rappresentanza dell’Ente tali per cu il soggetto possa considerarsi “apicale” ai fini dell’applicabilità del D.Lgs. 231/2001 e, quindi, della responsabilità dell’Ente.

L’ordinamento consente che gli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro possano essere oggetto di delega ad un altro soggetto, ma ciò non determina l’attribuzione dell’intera gestione aziendale e, pertanto, l’attribuzione della qualifica di soggetto “apicale” ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 231/2001.