La Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n° 23401 del 15 giugno 2022, si è pronunciata in tema di responsabilità amministrativa degli enti, con specifico riferimento al giudizio di idoneità del Modello 231 adottato dalla società prima della commissione del reato.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, confermava l’assoluzione di una società dall’illecito amministrativo dipendente da reato previsto all’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 in relazione al delitto di aggiotaggio, ravvisando nella condotta dei vertici societari gli estremi dell’elusione fraudolenta del Modello adottato.

I Giudici, nel valutare positivamente l’idoneità del Modello, affermano il principio in base al quale la circostanza che sia stato commesso un reato non equivale a dimostrare automaticamente che il Modello stesso non sia idoneo, ovvero incapace di prevenirne la commissione. Le eventuali carenze del Modello non determinano per ciò solo la responsabilità della società; l’eventuale lacuna di un Modello può portare a ravvisare una responsabilità dell’ente solo se abbia avuto un’efficienza causale nella commissione del reato presupposto da parte del soggetto apicale, nel senso che la condotta di questi sia stata resa possibile proprio dall’assenza o dall’insufficienza delle prescrizioni contenute nel Modello. Tale valutazione avviene applicando il meccanismo della cd. “prognosi postuma”, con il quale il giudice si pone idealmente nel momento in cui il reato è stato commesso al fine di verificare se l’adozione del Modello avrebbe consentito evitarne la commissione.

La condotta elusiva posta in essere dai soggetti apicali è considerata fraudolenta quando risulti ingannevole, falsificatrice, subdola, tale da frustrare con l’inganno il rispetto delle regole e delle procedure previste dal Modello.

La Corte ha, poi, dato rilievo alle linee-guida di categoria nella valutazione dell’idoneità del Modello da parte del giudice, il quale potrà discostarsi dalle stesse solo in base a motivi specifici e stringenti.

Infine, i Giudici hanno precisato il ruolo dell’Organismo di Vigilanza, che è esclusivamente quello di individuare e segnalare le criticità del Modello e della sua attuazione, senza alcuna responsabilità gestoria della società.