La Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza n° 6765/2022 del 25 febbraio 2022, si è pronunciata sulla possibilità di sottoporre a sequestro e, quindi, a confisca l’immobile costituente “prima casa”.

In particolare, la Corte veniva chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell’indagato con il quale si invocava l’applicabilità anche alla confisca penale (e, quindi, al sequestro alla stessa finalizzato) disposta in relazione a reati tributari della normativa (L. 9 agosto 2013, n. 98) che vieta all’agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all’espropriazione della “prima casa” del debitore trova applicazione anche in caso di confisca disposta in relazione a reato tributario.

I Giudici della Suprema Corte, dopo aver preliminarmente precisato che il limite posto dal legislatore all’espropriazione immobiliare non riguarda la “prima casa”, ma “l’unico immobile di proprietà del debitore”, hanno escluso che la citata disposizione fissi un principio generale di impignorabilità, ribadendo l’indirizzo maggioritario secondo cui la stessa si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non trova applicazione alla confisca penale, e al sequestro preventivo ad essa finalizzato.

Alla base di tale principio vi è la considerazione che l’oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco. Il profitto dei reati tributari è costituito dal risparmio economico e non comprende nè le sanzioni dovute a seguito dell’accertamento del debito nè gli interessi maturati in favore dello Stato, mentre il debito verso il fisco è sempre comprensivo dell’originario debito tributario, degli interessi e delle sanzioni.