Il 29 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 184/2021, recante l’“Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio“, in vigore a partire dal prossimo 14 dicembre.

In particolare, l’art. 3 introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies.1 in materia di “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Il decreto estende il catalogo dei reati presupposto alla responsabilità delle persone giuridiche, sanzionando l’ente nel cui interesse o vantaggio sia commesso il reato di cui all’art 493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti), che viene contestualmente modificato, ed il reato di cui all’art. 493-quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti).

Infine, potrà essere ascritto alla persona giuridica anche il reato di cui all’art 640-ter comma 2 c.p. (frode informatica aggravata se produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale).

Dal punto di vista sanzionatorio, la nuova disposizione prevede, a carico dell’ente, in relazione al reato ex art. 493 ter c.p. la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e le sanzioni interdittive ex art 9 comma 2. In relazione agli artt. 493 quater e 640 ter c.p. è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e le sanzioni interdittive ex art 9 comma 2.

L’introduzione di tali delitti tra i reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 determina, pertanto, la conseguente necessità di aggiornare i “Modelli 231” già adottati dalle aziende, prevedendo i necessari protocolli e controlli preventivi.