La Corte di Cassazione, Sezione IV, con la sentenza n°37717 del 19 ottobre 2021, si è pronunciata in tema di reati colposi commessi a seguito di violazione di norme sulla circolazione stradale, con specifico riferimento al rilievo dell’altrui condotta irregolare.

La Corte d’Appello confermava la sentenza di condanna dell’imputato per il reato di lesioni personali colpose stradali. In particolare, questi, giunto ad un incrocio, eseguiva una manovra di svolta e impegnava l’opposta corsia di marcia senza avvedersi del sopraggiungere di un velocipede, in quanto la visuale sulla destra della vettura era impegnata da un autotreno di grosse dimensioni alla destra del quale vi era lo spazio in cui era posizionata la bicicletta guidata dalla vittima, che superava l’autotreno e, urtando l’auto dell’imputato, cadeva a terra.

I Giudici della Corte affermano che il principio di affidamento trova applicazione anche in relazione ai reati colposi commessi a seguito di violazione di norme sulla circolazione stradale, ed impone di valutare, ai fini della sussistenza della colpa, se, nelle condizioni date, l’agente dovesse e potesse concretamente prevedere le altrui condotte irregolari. Inoltre, è necessario che l’imputazione soggettiva dell’evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dall’agente modello.

Nel caso di specie, la Suprema Corte esclude la concreta prevedibilità ed evitabilità nelle condizioni date, da parte del ricorrente, dello sviluppo antigiuridico della condotta del ciclista, anche in considerazione del fatto che la vittima non era visibile mentre, affrontando un incrocio, effettuava la manovra di sorpasso a velocità sostenuta e tale da rendere meno prevedibile, per gli altri utenti della strada, l’avvicinamento al crocevia; a ciò si aggiunge il fatto che non è ravvisabile quale condotta avrebbe dovuto tenere l’imputato per evitare l’impatto con la bicicletta.