La Corte di Cassazione, Sez. IV, con la sentenza n° 36960 del 12 ottobre 2021, si è pronunciata in tema di rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato.

La sentenza impugnata riteneva non estinto il reato per intervenuta prescrizione in considerazione della contestazione e dell’applicazione della recidiva reiterata. Nel ricorso, invece, l’imputato riteneva la recidiva non applicata in quanto riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti.

I Giudici della Suprema Corte, aderendo alla costante giurisprudenza di legittimità (anche a Sezioni Unite: SS. UU., n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019), affermano che ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l’art. 157 c.p., comma 3, esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 c.p. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato.

Ne consegue, dunque, che, ai fini del computo del termine di prescrizione del reato, deve ritenersi rilevante la recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti l’abbia vista subvalente.