La Corte di Cassazione, Sez. II, con la sentenza n° 23300 del 15 giugno 2021, si è pronunciata in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, con riferimento alla fattispecie di truffa ai danni dello Stato.

La società ricorrente veniva condannata in primo ed in secondo grado per truffa aggravata ai danni dello Stato, finalizzata ad ottenere un cospicuo finanziamento in conto capitale in assenza dei presupposti.

La Suprema Corte, nel confermare la sentenza di condanna, afferma che il reato risulta esser stato commesso proprio nell’interesse della persona giuridica, in quanto i capitali illecitamente ottenuti in assenza dei richiesti presupposti venivano dalla stessa utilizzati per la propria attività. In particolare, i capitali ottenuti venivano spesi per la costruzione di un impianto industriale utilizzato dalla società.

Precisano i Giudici della Corte che, diversamente, sarebbe stato escluso l’interesse della società e quindi la sua responsabilità ove fosse stato dimostrato che il finanziamento illecito era stato immediatamente distratto a vantaggio esclusivo dei soci, ovvero se i capitali fossero confluiti direttamente sui conti correnti personali dei soci.

Nè risulta decisiva la circostanza del concorrente interesse personale dei soci: sussiste, infatti, la responsabilità da reato dell’ente qualora la persona giuridica abbia avuto un interesse anche solo concorrente con quello dell’agente alla commissione del reato presupposto, potendo l’interesse dell’autore del reato anche solo coincidere con quello della persona giuridica.