La Corte di Cassazione, Sez. IV, con la sentenza n° 22256 dell’8 giugno 2021, si è pronunciata in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, con specifico riferimento requisito dell’ ”interesse” e del “vantaggio” in caso di reati colposi in violazione della normativa antinfortunistica.

Sussiste il requisito dell’interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente violato la normativa cautelare al fine di conseguire un’utilità per l’azienda (ovvero un risparmio di spesa). Tuttavia, la Corte di Cassazione precisa che, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità della persona giuridica sussiste qualora la mancata adozione delle misure antinfortunistiche sia il risultato non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di un’errata considerazione delle misure necessarie, ma di una precisa scelta aziendale finalizzata al risparmio sui costi di impresa.

Sussiste il requisito del vantaggio quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato le norme prevenzionistiche realizzando un vantaggio patrimoniale per l’azienda attraverso una riduzione dei costi e un contenimento della spesa. Secondo i Giudici della Corte, ai fini del riconoscimento del requisito del vantaggio occorre la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori quale. Occorre, cioè, la prova dell’effettivo ed apprezzabile (cioè non irrisorio) vantaggio non desumibile, sic et simpliciter, dall’omessa adozione della misura di prevenzione dovuta.

Andrà, invece, esclusa la responsabilità dell’ente qualora si accerti l’esiguità del risparmio di spesa, in un contesto aziendale di generale osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

Tali accertamenti sono richiesti al fine di impedire un’applicazione automatica della norma che ne dilati l’ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione in materia antinfortunistica.