La Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza n° 37381 del 23 dicembre 2020, si è pronunciata in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001, soffermandosi sull’individuazione del momento interruttivo della prescrizione dell’illecito amministrativo dipendete da reato.

L’art. 22 II co. D.Lgs. 231/2001 stabilisce che la prescrizione è interrotta, tra l’altro, dalla contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’art. 59, ovvero mediante uno degli atti indicati dall’art. 405 I co. c.p.p. (tra cui la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M.).

La Corte di Cassazione, aderendo al più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale, stabilisce che, in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’Ente, in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del D.Lgs. 231/2001. I Giudici, pertanto, respingono l’orientamento minoritario per cui la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica interrompe il corso della prescrizione, in quanto atto di contestazione dell’illecito, solo se, oltre che emessa, sia stata anche notificata.