La Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza n° 2727 del 22 gennaio 2021, si è pronunciata in tema di reato di circonvenzione di persone incapaci ex art. 643 c.p., con specifico riferimento alla necessaria verifica dello stato di infermità o di deficienza psichica della persona offesa.

La vicenda sottoposta all’esame della Corte riguardava la presunta circonvenzione di un’anziana signora nell’atto di redigere il proprio testamento con disposizioni patrimoniali in favore dell’imputato.

Secondo i Giudici della Corte, ai fini della sussistenza del reato di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri, in quanto l’incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza, pertanto, vi deve essere l’assoluta certezza.

In sentenza si precisa che per infermità psichica deve intendersi ogni alterazione psichica derivante sia da un vero e proprio processo morboso (quindi catalogabile fra le malattie psichiatriche) sia da una condizione che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive. La deficienza psichica, invece, è un’alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave della infermità, tuttavia, è comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico. Rientrano in tale categoria, la fragilità, duttilità e debolezza di carattere, la vecchiaia e in genere ogni altra analoga particolare condizione che offra agevole campo alla suggestione e agli abusi.

Con riferimento al caso in esame, dall’istruttoria dibattimentale era emersa la condizione di una signora anziana con problemi fisici di deambulazione, ma del tutto autonoma ed indipendente psicologicamente, escludendo in tal modo la responsabilità dell’imputato.