La Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza n° 29789 del 27 ottobre 2020, si è pronunciata in tema di falso in scrittura privata, con riferimento alla condotta di falsificazione di un assegno circolare.

Secondo i Giudici della Corte, non solo la falsificazione di un assegno circolare, ma anche l’uso di un assegno circolare falso da parte di chi non abbia concorso nella falsità, deve ritenersi condotta non più prevista dalla legge come reato, in quanto non rientrante nella categoria delle falsità in scritture private previste dal nuovo art. 491 c.p., che fa riferimento soltanto al testamento olografo, alla cambiale o ad altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, quali documenti “privati”, equiparati agli atti pubblici, la cui falsificazione o il cui uso rimangono penalmente rilevanti.

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell’art. 491 c.p. ad opera del d.lgs. n. 7/2016, la condotta di falsificazione di un assegno circolare non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, integrando un mero illecito civile, atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile.