La Corte Costituzionale, con la sentenza n° 156 del 21 luglio 2020, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis c.p., in riferimento agli artt. 3 e 27, III co., della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Taranto.

La questione sottoposta al vaglio della Corte attiene alla presunta violazione degli evocati parametri costituzionali nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di ricettazione attenuata da particolare tenuità previsto dall’art. 648, II co., c.p.

I Giudici della Corte hanno affermato il seguente principio: è costituzionalmente illegittimo l’art. 131-bis del codice penale, inserito dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

Con specifico riferimento all’art. 648, II co., c.p., l’assoluta mitezza del minimo edittale rispecchia una valutazione legislativa di scarsa offensività della ricettazione attenuata, e, pertanto, è manifestamente irragionevole l’aprioristica esclusione dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis c.p., quale discende da un massimo edittale superiore ai cinque anni di reclusione. Più in generale e con riferimento alle altre fattispecie di reato previste dal nostro ordinamento, la Corte Costituzionale ha censurato, alla luce dell’art. 3 Cost., l’intrinseca irragionevolezza della preclusione dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis c.p. per i reati – come, appunto, la ricettazione di particolare tenuità – che lo stesso legislatore, attraverso l’omessa previsione di un minimo di pena detentiva, ha mostrato di valutare in termini di potenziale minima offensività.