Il 15 luglio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (c.d. “Direttiva PIF”).

Tale Decreto Legislativo, oltre ad apportare alcune modifiche al Codice Penale (art. 1), è intervenuto in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, ampliando l’elenco dei cc.dd. reati presupposto (art. 5).

In particolare, è prevista:

1) l’introduzione, tra i reati presupposto puniti dall’art. 24, dei delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), anche in danno dell’Unione europea e di frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986);

2) l’introduzione, tra i reati presupposto puniti dall’art. 25, dei delitti di peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui (artt. 314 e 316 c.p.) e abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea;

3) l’introduzione, tra i reati presupposto puniti dall’art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, dei reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (artt. 4, 5 e 10-quater D.Lgs. 74/2000), se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro;

4) l’introduzione del nuovo art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 avente ad oggetto i delitti di contrabbando (fattispecie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).

Appare subito rilevante la porta di tale norma, che, a ben vedere, andrà ad incidere, e non poco, sulla “vita” delle aziende italiane e sulle scelte politico-gestionale delle stesse. L’introduzione dei citati reati tra i reati presupposto determina, infine, la conseguente necessità di aggiornare i Modelli 231 già adottati dalle aziende, dedicando apposita sezione della parte speciale ai reati tributari.