La Corte di Cassazione, Sezione VI, con la sentenza n° 19766 dell’1 luglio 2020, si è pronunciata in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro giacente su un conto corrente cointestato all’indagato e ad un soggetto terzo, estraneo al reato.

La questione sottoposta al vaglio della Corte attiene al se, in caso di sequestro di somme di denaro giacenti su un conto corrente cointestato all’indagato ed ad un soggetto terzo, sia configurabile una presunzione generale, ancorché relativa, secondo cui tutte le somme giacenti sul conto dovrebbero considerarsi riferibili al soggetto indagato.

Nel caso di sequestro finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, i Giudici della Corte affermano la necessità di verificare il nesso di derivazione della “res” dal reato e che il bene sia appartenente al soggetto indagato e non ad un terzo estraneo al reato per cui si procede. Occorre, cioè, accertare che il denaro sia causalmente riferibile allo stesso indagato, ovvero che provenga da questi, perché solo ciò consente di affermare, in ragione della sua fungibilità, che quel bene sia profitto o prezzo del reato.

Il sequestro totalitario finalizzato alla confisca diretta del denaro giacente sul conto corrente cointestato può essere disposto non sulla base di meccanismi presuntivi, ma a seguito di una verifica, anche solo a livello indiziario, che il conto sia alimentato solo da somme dell’indagato. Diversamente, si ammetterebbe il sequestro funzionale alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato di beni che possono essere appartenenti a soggetti diversi dall’indagato.