La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza n° 18279 del 16 giugno 2020, si è pronunciata in materia di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 74/2000, individuando alcuni degli elementi sintomatici della “falsità” della fattura.

I Giudici della Corte, nel confermare la sentenza di condanna dell’imputato, hanno indicato gli elementi valutati decisivi ai fini della dichiarazione di responsabilità. Questi posso essere considerati, in generale ed al di là del caso specifico, elementi sintomatici dell’inesistenza della prestazione indicata in fattura. In particolare: 1) inserimento della fattura in contabilità nell’imminenza della scadenza della dichiarazione dei redditi; 2) generica descrizione dei lavori eseguiti oggetto della prestazione, nonostante il valore non irrisorio; 3) mancata esibizione della documentazione relativa ai lavori oggetto della fattura; 4) assenza, in capo dell’esecutore dei lavori, di risorse personali o materiali minime per eseguire le prestazioni; 5) mancata prova dell’effettiva corresponsione del pagamento o delle modalità dello stesso; 6) beneficio fiscale derivante dalla registrazione della fattura in contabilità.