La Corte di Cassazione, Sezione V, con la sentenza n° 13779 del 6 maggio 2020, si è pronunciata in tema di utilizzabilità delle videoriprese eseguite da privati con telecamere di sicurezza.

Nel caso sottoposto al giudizio della Corte, la difesa lamentava l’inutilizzabilità dell’acquisizione dei filmati registrati dell’impianto di videosorveglianza di un cento commerciale, estratti senza il rispetto delle garanzie previste dall’art. 254 bis c.p.p, ed acquisiti al fascicolo del dibattimento.

I Giudici della Corte di Cassazione affermano che le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza costituiscono prove documentali, acquisibili ex art. 234 c.p.p., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità.

Non è, pertanto, applicabile la disciplina prevista dall’art. 254 bis c.p.p., in quanto l’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico (in questo caso, un floppy disk) non costituisce accertamento tecnico irripetibile, anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 48/2008.