La Corte di CassazioneSezione V, con la sentenza n. 12929 del 24 aprile 2020, si è pronunciata in tema di omesso deposito delle scritture contabili dopo la dichiarazione di fallimento ex art. 220 della Legge fallimentare, con specifico riferimento all’individuazione del momento consumativo del reato ed alla sua natura.

L’art. 220 della Legge fallimentare punisce, tra l’altro, il fallito, il quale non osservi gli obblighi imposti dall’ art. 16, co. 2 n. 3, ovvero qualora, entro 24 ore dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, non provveda al deposito dei bilanci e delle scritture contabili.

I Giudici della Corte escludono, ai fini della sussistenza del reato, che sia necessaria un’espressa richiesta o invito al deposito delle scritture contabili da parte degli organi della procedura concorsuale, in quanto si tratta di un obbligo imposto dalla legge, rispetto al quale non è configurabile l’errore sulla legge penale.

La sollecitazione da parte del curatore costituisce, quindi, un elemento ulteriore rispetto al momento consumativo del reato, che deve essere individuato nel decorrere del termine previsto dall’art. 16, co. 2 n. 3 Legge fall. Si tratta, pertanto, di un reato proprio istantaneo con effetti eventualmente permanenti, con la conseguenza che la consegna successiva della contabilità non interrompe la condotta ma rileva, al più, ai soli profili circostanziali della condotta.