La Corte di Cassazione, Sezione VI, con la sentenza n. 10368 del 18 marzo 2020, si è pronunciata in tema di sequestro probatorio, con specifico riferimento all’obbligo di motivazione che sussiste in capo al Pubblico Ministero.

I Giudici della Corte, chiamati a pronunciarsi sul ricorso della difesa avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame, avente ad oggetto il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M., affermano il seguente principio di diritto: il decreto di sequestro probatorio, come anche il decreto di convalida anche qualora riguardi cose costituenti corpo di reato, deve necessariamente contenere una motivazione che dia conto specificatamente della ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e della concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale, deve essere modulato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione, seguendo l’orientamento giurisprudenziale dominante, conferma, in particolare, quanto affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 36072 del 2018, in base alla quale il decreto di sequestro probatorio deve contenere una specifica motivazione in relazione alla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti anche laddove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato