La Corte di Cassazione, Sezione V, con la sentenza n° 38115 del 13 settembre 2019, si è pronunciata in tema di accertamento della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, nell’ipotesi di stralcio delle posizioni processuali di alcuni degli imputati del reato presupposto.

Affermano i Giudici della Corte che, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, il reato contestato alla persona fisica deve corrispondere a quello che rappresenta il presupposto della responsabilità della persona giuridica. Tuttavia, la separazione delle posizioni processuali di alcuni degli imputati del reato presupposto, quale conseguenza della scelta di riti alternativi, non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell’ente né riduce l’ambito della cognizione del giudice, il quale è tenuto ad effettuare una verifica del reato presupposto alla stregua dell’integrale contestazione dell’illecito formulata nei confronti dell’ente, accertando, quindi, la sussistenza o meno delle altre condotte poste in essere dei coimputati nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Risulta, pertanto, necessaria la verifica giudiziaria del reato presupposto con riferimento all’integrale contestazione nei confronti dell’ente.