La Corte di Cassazione, Sezione V, con la sentenza n° 46158 del 13 novembre 2019, si è pronunciata in materia di reato di interferenza illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p., che punisce chi, con strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura notizie o immagini relative alla vita privata che si svolge nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p.

Preliminarmente, la Corte precisa che il riferimento ai luoghi indicati nell’art. 614 c.p. ha la funzione di delimitare gli ambienti nei quali l’interferenza nella altrui vita privata assume penale rilevanza: l’altrui abitazione o altro luogo di privata dimora o le appartenenze di essi.

I Giudici della Corte affermano il seguente principio di diritto: integra il reato ex art. 615 bis c.p. la condotta di colui che, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva, in un’abitazione in cui sia lecitamente presente, filma scene di vita privata. Ciò in quanto l’interferenza illecita normativamente prevista è quella realizzata dal terzo estraneo al domicilio che ne violi l’intimità.

La Suprema Corte richiama l’ulteriore principio secondo il quale integra il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615-bis c.p. la condotta di colui che, mediante l’uso di strumenti di captazione visiva o sonora, all’interno della propria dimora, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi o ospiti occasionali, senza esservi in alcun modo partecipe. Pertanto, il reato in questione non è configurabile allorché l’autore della condotta condivida con i medesimi soggetti e con il loro consenso l’atto della vita privata oggetto di captazione.

Ulteriore presupposto per la sussistenza del reato in esame è il disvalore obiettivo delle immagini riprese, che devono riguardare scene della vita privata.