La Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza n° 45115 del 6 novembre 2019, si è pronunciata in tema di truffa contrattuale nell’ipotesi di vendite online.

Secondo i Giudici della Corte, integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un “prezzo conveniente” di vendita sul “web” e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza, rendendo difficile il rintraccio, evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta online.

Tali condotte artificiose sono considerate dai Giudici idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integrando, così, l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 c.p.

Allo stesso modo, il reato di truffa contrattuale sussiste quando l’agente, dopo aver messo in vendita un bene ed averne riscosso il prezzo richiesto senza consegnare il bene all’acquirente, provvede,dopo la transazione, a far cancellare il proprio “account” dal predetto sito, in modo da ostacolare le operazioni dirette alla sua identificazione.

La vendita on line è, infatti, fondata sull’affidamento del compratore nella offerta del venditore che viene pubblicizzata esclusivamente attraverso un portale internet. Ne deriva, proseguono i Giudici, che il venditore non può vedere la merce che acquista e si affida integralmente per l’indicazione delle caratteristiche, le qualità del prodotto ed il prezzo di vendita alle indicazioni che vengono pubblicizzate dal venditore.