La Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza n° 41082 del 7 ottobre 2019, si è pronunciata sugli effetti processuali dell’estinzione “fisiologica” dell’ente chiamato a rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Affermano i Giudici della Corte che nel caso in cui si verifichi l’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente, correlata alla chiusura della procedura fallimentare (con cancellazione dal registro delle imprese), si verte in un caso assimilabile a quello della morte dell’imputato, con conseguente impedimento della progressione del processo per l’accertamento della responsabilità da reato di un ente ormai estinto, ovvero di una persona giuridica non più esistente.

Pertanto, secondo la Corte, la cancellazione dell’ente, come avvenuta nel caso di specie, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

I Giudici ritengono, dunque, non importabile nel processo a carico dell’ente il principio espresso dalla giurisprudenza civile secondo cui la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci.