La Corte di Cassazione, Sezione V, con la sentenza n° 37873 del 12 settembre 2019, si è pronunciata in merito all’applicabilità della causa di non punibilità ex art. 649 c.p. nell’ipotesi di reato contro il patrimonio commesso in danno del convivente more uxorio.

Secondo i Giudici della Corte, chiamati a pronunciarsi su un caso di furto, la causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista per il coniuge dall’art. 649 c.p. (per i reati contro il patrimonio), non si estende al convivente more uxorio.

Sono da considerarsi, poi, del tutto irrilevanti le recenti modifiche all’art. 649 c.p., che hanno introdotto il comma 1 bis, il quale riguarda solo le unioni civili e non anche i rapporti di mera convivenza.

E’ proprio tale recente modifica legislativa, proseguono i Giudici, che evidenzia l’intento del legislatore di attribuire rilievo, ai fini dell’operatività della causa di esclusione della punibilità in oggetto, all’esistenza di una convivenza qualificata (anche quella propria delle unioni civili), differenziandola rispetto a quella more uxorio.