La Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza n° 35442 del 2 agosto 2019, si è pronunciata in tema di legittimazione ad impugnare il capo della sentenza che dichiara la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Affermano i Giudici della Corte che, secondo il disposto dell’art. 71 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l’unico soggetto legittimato ad impugnare il capo della sentenza relativo all’affermazione di responsabilità amministrativa dell’ente è solo quest’ultimo, anche quando l’imputato persona fisica autore del reato sia anche rappresentante legale e, insieme, socio della persona giuridica.

Né, sul punto, rileva la regola sulla estensione delle impugnazioni di cui all’art. 72 d.lgs. n. 231, il quale riproduce sostanzialmente la regola posta dal primo comma dell’art. 587 c.p.p. in tema di estensione dei motivi d’impugnazione nel procedimento soggettivamente cumulativo.

La circostanza che l’ente possa giovarsi dell’impugnazione proposta dall’imputato, purchè non fondata su motivi esclusivamente personali (e viceversa), non è certo sintomo della legittimazione dello stesso imputato ad impugnare i capi della sentenza che riguardano l’affermazione della responsabilità della persona giuridica, così come egli non sarebbe legittimato ad impugnare quelli relativi alla posizione di altro imputato.