La Corte di Cassazione, Sezione IV, con la sentenza n° 38618 del 19 settembre 2019, si è pronunciata in tema di ripartizione dell’onere probatorio circa la sussistenza del superamento del tasso alcolemico, nel caso di reato di guida in stato di ebrezza, in relazione al regolare funzionamento dell’etilometro utilizzato nell’accertamento.

I Giudici della Corte, sulla scia dell’insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 113 del 29 aprile 2015), recepito dalla giurisprudenza civile, hanno ritenuto di modificare il tradizionale orientamento giurisprudenziale fin qui seguito secondo il quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato.

Secondo la Corte, la parte che allega un fatto (nella specie, il superamento del tasso alcolemico), affermandolo come storicamente avvenuto, deve introdurre nel processo elementi di prova idonei a dimostrarne la veridicità. L’onere della prova dell’imputato di dimostrare il contrario può sorgere solo in conseguenza del reale ed effettivo accertamento da parte del Pubblico Ministero del regolare funzionamento e dell’espletamento delle dovute verifiche dell’etilometro.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione.

Con la sentenza in commento, quindi, la Corte ritiene non più sufficiente la prova della sola omologazione dell’apparecchio utilizzato, e considera indispensabile anche la prova della revisione del medesimo, e tale onere probatorio spetta esclusivamente al Pubblico Ministero.