La Corte di Cassazione, Sezione IV, con la sentenza n° 38381 del 17 settembre 2019, si è pronunciata sull’applicabilità ai reati in materia di stupefacenti della circostanza attenuante della speciale tenuità del lucro conseguito prevista dall’art. 62 n. 4 c.p.

La Corte di Cassazione annullava, con rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza della Corte d’Appello di Roma, la quale confermava la decisione del Tribunale con cui l’imputato era stato condannato per il reato di cessione di sostanza stupefacente ex art. 75 co. 5 D.P.R. 309/90, escludendo l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.4 c.p., in quanto ciò avrebbe comportato una duplicazione dei benefici sanzionatori.

I Giudice della Suprema Corte hanno affermato che la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62 c.p. n. 4 è astrattamente applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, e compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 5.

In particolare, aderendo al prevalente orientamento giurisprudenziale, i Giudici sostengono che, ai fini del riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., rispetto al “fatto lieve” ex comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90, si richiede un ulteriore elemento specializzante costituito dall’avere l’agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, per cui non si determina una indebita duplicazione di benefici sanzionatori, sempre che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro e dell’evento dannoso o pericoloso.