La Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza n° 37037 del 4 settembre 2019, si è pronunciata in materia di revocabilità dell’applicazione dell’indulto per sussistenza di una causa ostativa, nel caso specifico di sussistenza della stessa prima della concessione del beneficio.

Secondo i Giudici della Prima Sezione, il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca dell’indulto per sussistenza di causa ostativa esistente prima della concessione del beneficio medesimo, è tenuto a verificare se la sussistenza della causa ostativa fosse conoscibile dal giudice che ha applicato il beneficio, attraverso l’esame del fascicolo processuale.

Nel caso sottoposto alla Corte, la causa ostativa alla concessione dell’indulto era costituita dall’intervento di una sentenza di condanna ad una pena non inferiore a due anni per reati non colposi commessi nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della L. n. 241 del 31/7/2006 introduttiva del provvedimento di clemenza.

La menzionata causa ostativa era già sussistente al momento del provvedimento di applicazione dell’indulto, poi impugnato.

I Giudici, richiamando il precedente intervento delle Sezioni Unite (sent. n. 37354 del 23/4/2015), hanno stabilito che la revoca del beneficio per la sussistenza di causa ostativa alla sua concessione è preclusa dal giudicato solo nel caso in cui al giudice, che aveva applicato il beneficio, fosse stata conoscibile, perché risultante dagli atti contenuti nel fascicolo, la causa ostativa preesistente.

Risulta, pertanto, necessaria la verifica del conoscibilità o meno della causa ostativa da parte del giudice che applica l’indulto all’imputato condannato.