La Corte di Cassazione, Sezione VI, con la sentenza n°35934 del 9 agosto 2019, è tornata a pronunciarsi in merito alla questione relativa alle modalità di nomina del difensore di fiducia che assiste l’ente nel procedimento penale ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I Giudici della Corte, confermando le precedenti sentenze (anche a Sezioni Unite – n. 33041 del 28/05/2015), hanno affermato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell’ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39 del D.Lgs. 231/2001.

Tale principio di diritto presenta evidenti risvolti di natura pratico/processuale.

Infatti, alla luce del suindicato principio, sarà necessario un apposito atto del legale rappresentante della società, con il quale conferisca procura ad un soggetto terzo per la nomina del difensore dell’ente.