La Corte di Cassazione, Sezione IV, con la sentenza n° 20833 del 3 aprile 2019, si è pronunciata in tema di responsabilità del datore di lavoro in caso di infortuni derivanti dall’errato uso di macchinari ed apparecchiature provvisti di dispositivi di protezione.

In materia, vige il principio generale per cui il datore di lavoro, o il soggetto da lui appositamente delegato, è responsabile del mancato intervento finalizzato ad assicurare l’utilizzo in sicurezza di macchinari dotati di dispositivi di protezione e, in particolare, del fatto di esigere che tali dispositivi non vengano rimossi.

Tuttavia, i Giudici della Corte hanno affermato l’ulteriore principio per cui in caso di infortuni derivanti dall’errato uso di macchinari ed apparecchiature provvisti di dispositivi di protezione, anche laddove tale rimozione costituisca una diffusa prassi aziendale, tale condotta non possa essere attribuita al datore di lavoro, ove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi o che le avesse ignorate per colpa.

In assenza di elementi probatori da cui dedurre la conoscenza o la certa conoscibilità di incaute prassi aziendali di questo genere da parte del datore di lavoro, questi non potrà essere ritenuto responsabile. Diversamente, si finirebbe con l’attribuire al datore di lavoro una responsabilità penale “di posizione”, fondata sull’inaccettabile assunto del “non poteva non sapere”, incompatibile con il principio di colpevolezza.