La Corte di Cassazione, IV sezione, con la sentenza n° 30626 del 12 luglio 2019, si è pronunciata in merito alla responsabilità penale degli operatori sanitari nell’ipotesi di intervento chirurgico in equipe.

Il caso sottoposto allo scrutinio della Corte riguardava l’ipotesi di un decesso avvenuto a seguito di un intervento chirurgico effettuato da più medici in equipe.

I Giudici della Corte hanno affermato che, in tema di colpa professionale, in caso di intervento chirurgico in equipe, il principio per cui ogni medico è tenuto a vigilare sulla correttezza dell’attività altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed superabili con il ricorso alle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio, non opera in relazione alle fasi dell’intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sanitario sono distinti.

In tali casi troverà, invece, applicazione il c.d. principio dell’affidamento per cui può rispondere dell’errore o dell’omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell’intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare automaticamente l’onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari con invasione degli spazi di competenza altrui.

Pertanto, proseguono i Giudici, il riconoscimento della responsabilità per l’eventuale errore altrui non è, automaticamente, illimitato e richiede la verifica del ruolo effettivo svolto dal singolo operatore, non essendo consentito ritenere aprioristicamente una responsabilità di gruppo.