La Corte di Cassazione, Sezione IV, con la sentenza n° 25830 del 12 giugno 2019, è tornata a pronunciarsi in merito all’autonomia della responsabilità amministrativa dell’Ente rispetto al reato presupposto, con riferimento all’ipotesi dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Nel caso di specie, si trattava di un reato in materia di tutela della sicurezza sul lavoro (lesioni colpose gravi) in relazione al quale era stata accertata, in primo grado e confermata in Appello, la responsabilità di alcuni esponenti societari. La Corte di Cassazione, preso atto dell’estinzione del reato presupposto per prescrizione, annullava la sentenza della Corte di Appello.

Con riferimento alla residuale responsabilità della Società ex D.Lgs 231/2001, i Giudici della Corte hanno affermato il seguente principio di diritto. In tema di responsabilità degli Enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il Giudice, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett.b) D.Lgs. n. 231 del 2001, è tenuto a procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso, il che implica una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato.