La Sezione VI della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26255 depositata il 13 giugno 2019, si è pronunciata sull’applicazione della confisca per equivalente in caso di parziale adempimento del piano di rateizzo dell’importo costituente il profitto del reato.

Nel caso sottoposto alla Corte, il GIP condannava i due imputati, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per il reato di cui all’art. 316-ter c.p., per aver beneficiato indebitamente di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, utilizzando documenti falsi. Il GIP non applicava agli imputati la confisca, sostenendo che il programmato piano di rateizzazione avrebbe eliminato il profitto del reato. I condannati, infatti, concordavano con l’INPS un piano di pagamento per l’intero ammontare dei contributi non corrisposti, nell’arco di 24 rate mensili.

I Giudici della Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, hanno affermato il principio di diritto per cui l’inoperatività della confisca può conseguire soltanto all’integrale pagamento del debito, mentre non è sufficiente la sola ammissione ad un piano rateale di pagamento, né il pagamento di una parte, anche rilevante, delle rate.

La Suprema Corte ha rimarcato la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, sostenendo che l’adempimento parziale non vale ad escludere l’applicazione della confisca, in quanto il pagamento rateizzato determina un’incertezza sino al pagamento dell’ultima rata. L’eliminazione del profitto illecito sussiste, pertanto, soltanto ove ci sia un integrale pagamento del profitto conseguito.