La Corte di Cassazione, Sezione V, con la sentenza n° 18284 del 2019, si è pronunciata in merito al reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615 ter c.p., in particolare nel caso di violazione di una casella di posta elettronica.

Secondo i Giudici della Corte, aderendo all’orientamento di legittimità prevalente, integra il reato di cui all’art. 615 ter c.p. anche la condotta di colui che accede abusivamente all’altrui casella di posta elettronica, trattandosi di una spazio di memoria, protetto da una password personalizzata, di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura, nell’esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio.

In sentenza, la Corte precisa che la casella di posta elettronica è riconducibile alla nozione di sistema informatico, inteso come complesso organico di elementi fisici (hardware) ed elementi astratti (software) che compongono un apparato di elaborazione dati, così come definito dalla Convenzione di Budapest ratificata in Italia dalla L. 48/2008.

Nel caso di specie, l’imputato era entrato nella email della persona offesa utilizzandone illegittimamente la password, aveva letto la relativa corrispondenza e, infine, aveva modificato le credenziali d’accesso, tanto da renderla inaccessibile al titolare.

I Giudici hanno affermato anche l’ulteriore principio secondo cui, in caso di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da password, il reato di cui art. 615 ter c.p. concorre con il delitto di violazione di corrispondenza in relazione alla acquisizione del contenuto delle mail custodite nell’archivio e con il reato di danneggiamento di dati informatici, ex artt. 635-bis e ss. c.p., nell’ipotesi in cui, all’abusivo accesso all’email ed all’abusiva modifica delle credenziali d’accesso, consegue l’inutilizzabilità della casella di posta elettronica da parte del titolare/persona offesa.