La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza n° 22454 del 22 maggio 2019, si è pronunciata sulla disciplina della sospensione condizionale della pena in caso di riconoscimento della continuazione c.d. esterna tra due distinti reati oggetto di due distinte sentenze.

Secondo i Giudici della Corte, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell’art. 164 cod. pen. l’estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all’imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l’unico reato continuato.

La Corte, rigettando il ricorso del Sostituto Procuratore Generale, ritiene che quella concessa all’imputato dal Tribunale di Messina non costituisce la terza sospensione condizionale della pena, ma sempre la seconda, rappresentando la relativa statuizione della sentenza impugnata una sorta di conferma del beneficio già concesso con l’altra sentenza di patteggiamento, stante il riconoscimento del vincolo di continuazione esterna tra i due distinti reati.