Il 17 maggio 2019 è entrata in vigore la legge n. 39 del 3 maggio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 113 del 16-05-2019), che prevede la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014″.

Con riferimento alla normativa in materia della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001, si sottolinea l’inserimento, tra i c.d. reati presupposto, dei reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

In particolare, l’art. 5 della legge n. 39 del 2019 prevede, infatti, l’inserimento, nel D.Lgs. 231/2001 dell’art. 25- quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” che dispone:

“In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Con tale intervento, il Legislatore ha, pertanto, ulteriormente ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità degli Enti, seguendo la tendenza degli ultimi anni. Alla luce di ciò, le società e gli enti, in particolar modo quelli che sono maggiormente interessate dalle categorie di reati e che sono già dotate di un Modello 231 dovranno, quindi, aggiornare il proprio Modello e disciplinare apposite procedure organizzative.