La Corte di Cassazione, Sezione V, con la sentenza n° 10309 dell’8 marzo 2019, si è pronunciata sulle conseguenze penali della condotta di chi denunci falsamente lo smarrimento del documento d’identità.

Secondo i Giudici della Corte si configura il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ex art. 483 c.p., nel caso di falsa denuncia di smarrimento di un documento (nel caso di specie la carta d’identità), quando la denuncia costituisce il necessario presupposto per il rilascio del duplicato, in quanto l’atto ha una sua specifica destinazione ed efficacia probatoria.

Infatti, il rilascio del duplicato del documento avviene attraverso l’annotazione dello smarrimento negli schedari del Comune di residenza, comprovando sia la provenienza della dichiarazione da persona legittimata, sia il dato oggettivo della perdita del documento, giuridicamente rilevante ai fini amministrativi.