La Corte di Cassazione, Sezione VI, con la sentenza n° 1342 dell’11 gennaio 2019, ha affermato il principio di diritto in base al quale non integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ex art. 570 co. II, n. 2 c.p., il mancato versamento delle somme ai figli maggiorenni non inabili al lavoro anche se studenti.

La Suprema Corte ha precisato che l’onere di prestare i mezzi di sussistenza, penalmente sanzionato, ha infatti un contenuto soggettivamente e oggettivamente più ristretto di quello delle obbligazioni previste dalla legge civile.

I Giudici hanno chiarito che per inabilità al lavoro, rilevante ai sensi dell’art. 570 co II, n. 2 c.p., deve intendersi la totale e permanente inabilità lavorativa, così come previsto dagli artt. 2 e 12 L. 118/1971.

Nel caso di specie, pertanto, non sussistendo l’inabilità al lavoro così sopra descritta, non risulta integrato il reato di cui all’art. 570 co. II, n. 2 c.p., potendo sussistere, tutt’al più, la fattispecie delittuosa di cui all’art. 388 c.p., qualora ricorrano i requisiti previsti da tale norma.