La Corte di Cassazione, Sezione V, con la sentenza n° 1275 dell’11 gennaio 2019 in tema di reato di diffamazione, afferma che l’amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell’art. 57 c.p., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list o facebook).

La Suprema Corte aderisce all’orientamento giurisprudenziale più recente, facendo propria l’interpretazione costituzionalmente orientata del termine “stampa”. Quest’ultima va riferita anche alla stampa telematica, che presenta i requisiti propri di un giornale, ovvero la struttura e lo scopo della pubblicazione. Infatti, l’informazione professionale può essere espressa non solo attraverso lo scritto (giornale cartaceo), ma anche attraverso altro mezzo di diffusione, quali televisione, radio ed internet (giornale telematico).

Restano fuori da questa interpretazione i siti internet che non presentano tali caratteristiche. Pertanto, l’amministratore di un sito internet ove si realizzano manifestazioni del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook), non è responsabile ai sensi dell’art. 57 c.p.