La III Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n° 1511 del 14 gennaio 2019, si è pronunciata in merito all’individuazione del soggetto responsabile del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, nel caso di successione di legali rappresentanti.

Risponde per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali chi era legale rappresentante della società quando è nato il debito, anche se nel frattempo ha perso la carica.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’imputato, con il quale il ricorrente riteneva di essere esente da ogni responsabilità, perché ormai estraneo alla società avendo cessato l’incarico nel corso della diffida ad adempiere. E’, infatti, responsabile dell’omissione chi era tenuto al versamento nel momento in cui è sorto il debito, anche se nel frattempo ha perso la rappresentanza o la titolarità dell’impresa. L’imputato non può difendersi sostenendo che era nell’impossibilità di provvedere essendo ormai fuori dalla compagine sociale, perché poteva e doveva ottemperare il suo dovere secondo lo schema dell’adempimento da parte del terzo previsto dal codice civile, sollecitando i nuovi amministratori.