La Corte di Cassazione, Sezione IV, con la sentenza n° 54001 del 3 dicembre 2018, è tornata a pronunciarsi in tema di principio di affidamento in caso reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, confermando l’orientamento giurisprudenziale dominante.

La Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza di I grado, con la quale un automobilista era stato condannato per il reato di omicidio colposo aggravato, per negligenza e imprudenza, nonché per colpa specifica, consistita nella violazione dell’art. 154 co. 1, 2 e 3 C.d.S., perché causava la morte  di un motociclista, a seguito d’incidente. L’imputato proponeva ricorso, denunciando erronea applicazione della legge penale in relazione al principio dell’affidamento.

Il generale obbligo di prevenire l’inosservanza delle regole e delle leges artis da parte degli altri soggetti che interagiscono con attività pericolose per lo stesso bene giuridico, trova un limite nel principio di affidamento. In base a tale principio il soggetto che interagisce con altri è autorizzato a fare affidamento sull’osservanza delle regole cautelari da parte degli altri soggetti.

Tal principio, tuttavia, viene meno allorché l’agente sia gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti di terzi o, quando, in relazione a particolari circostanze concrete, sia possibile prevedere che gli altri soggetti coinvolti non si atterranno alle regole cautelari che regolamentano la propria attività.

La Corte, con la sentenza n. 54001, conferma il dominante orientamento più rigoroso, che, con riferimento all’ambito della circolazione stradale, tende ad escludere o limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sulla correttezza degli altri soggetti coinvolti. Tale orientamento è giustificato dal rilievo che alcune norme del Codice della Strada estendono al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza in capo al conducente, sino a ricomprendervi il dovere dell’agente di prospettarsi le altrui condotte irregolari. Pertanto, il principio dell’affidamento trova un limite nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità. Solo un comportamento altrui abnorme o completamente avulso da quelle che sono le regole della circolazione stradale, può escludere la responsabilità del conducente.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione un automobilista, a seguito di svolta a destra, tamponava una motocicletta, che era sul lato posteriore destro dell’autovettura senza distanza di sicurezza, causandone la morte. Il comportamento del motociclista, seppur imprudente, non è stato ritenuto imprevedibile e, quindi, tale da escludere la responsabilità dell’altro conducente.