Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 10/09/2018 n° 40256, chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale in merito alla depenalizzazione della falsità commessa sull’assegno bancario,munito della clausola di non trasferibilità,

hanno affermato il principio giuridico secondo il quale la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all’art. 485 c.p., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile. Rimane, invece, la persistente rilevanza penale degli assegni trasmissibili mediante girata, ex art. 491 c.p.

Per le SS.UU. la clausola di non trasferibilità apponibile all’assegno bancario o all’assegno circolare, immobilizzando il titolo nelle mani del prenditore, ne esclude la trasmissibilità per girata, tale non potendo considerarsi la girata ad un banchiere per l’incasso, che, proseguono i giudici, ha natura di mandato a riscuotere ed è priva di effetti traslativi.

La ratio della tutela dell’art. 491 c.p. è connessa al maggior pericolo di falsificazione proprio del regime di circolazione dei titoli trasmissibili in proprietà mediante girata, trattandosi di un meccanismo particolarmente esposto per le sue caratteristiche a condotte insidiose.