La sesta Sezione della Suprema Corte, con la sentenza n. 41768 del 22/06/2017, ha affermato il principio secondo cui i modelli aziendali conformi alla norma UNI EN ISO 9001 non hanno efficacia esimente ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

Questi, infatti, essendo finalizzati a garantire il controllo sulla qualità di prodotti/servizi offerti, non contengono l’individuazione dei reati da prevenire nè l’individuazione di procedure e protocolli impeditivi nè, tanto meno, un sistema sanzionatorio delle violazioni del modello, propri, invece, del Modello 231. La Corte ha, altresì, ribadito l’esclusione dell’efficacia esimente del Modello 231 adottato dopo la commissione del reato presupposto.

Da tale sentenza può, pertanto, ricavarsi conferma dell’utilità per un azienda di dotarsi, preventivamente, di un modello di gestione, secondo i dettami normativi del D.Lgs. 231/2001. Utilità che non può realizzarsi con strumenti apparentemente analoghi ma sostanzialmente differenti, quali, ad esempio, il c.d. modello aziendale Uni En Iso 9001 o il semplice Documento di valutazione rischi.