Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 24/09/2018 n° 40984, hanno affermato il principio secondo cui è abnorme e, quindi, ricorribile per Cassazione il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 5, che il Pubblico Ministero formuli l’imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta.

La Corte, richiamando il precedente delle Sezioni Unite (Cass. Pen., Sez. Un., Rv. 257786) ritiene che l’abnormità sarebbe, in tali casi, ravvisabile nell’alterazione della divisione delle attribuzioni tra P.M., ovvero l’organo deputato in via esclusiva all’esercizio dell’azione penale, e l’organo deputato al suo controllo, ovvero il G.I.P.

Il provvedimento del G.I.P., con cui dispone l’imputazione coatta per fatti non contemplati dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione, incide sul diritto di difesa dell’indagato. In particolare, sostiene la Suprema Corte, incide sulla possibilità per l’indagato di interloquire sull’accusa e sulla sua legittimità e sulla possibilità di difendersi per impedire di essere sottoposto a processo, con la conseguenza che l’indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento a lui sfavorevole.