La Corte di Cassazione, Sez. IV, con la sentenza n° 17679 del 14 marzo 2024, si è pronunciata in tema di infortuni sul lavoro con specifico riferimento alla corretta qualificazione del “luogo di lavoro”.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi su un caso di lesioni colpose, si è soffermata sull’applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro prevista dal D.lgs. 81/2008.

I Giudici della Corte hanno ritenuto che, al fine di delineare la nozione di “luogo di lavoro” occorre fare riferimento a un criterio di tipo funzionale e relazionale, in base al quale va qualificato come lavorativo un ambiente al cui interno si svolgano prestazioni lavorative e si concretizzi, quindi, un rischio connesso all’esercizio dell’attività di impresa. Criterio dal quale deriva che il datore di lavoro, all’interno del predetto ambiente, ha l’obbligo di garantire la sicurezza del luogo nei confronti di tutti i soggetti che ivi si trovino a essere presenti.

Le disposizioni “prevenzionali” sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa; con la conseguenza che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale.

Quanto al caso di specie, correttamente il giudice di primo grado ha escluso che l’ambiente in cui si è verificato l’infortunio fosse qualificabile come “luogo di lavoro” sulla base dell’elemento di fatto rappresentato dalla destinazione ludica della struttura, in quanto finalizzata esclusivamente alle prove da svolgere da parte dei concorrenti in una trasmissione televisiva e riservata esclusivamente all’utilizzo da parte dei medesimi e non da parte dei lavoratori presenti all’interno della struttura.