La Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n° 33976 dell’30 giugno 2022, si è pronunciata in tema di responsabilità amministrativa degli enti, con specifico riferimento alla rilevanza o meno dell’esiguità del risparmio conseguito ai fini dell’esclusione del profilo dell’interesse e/o del vantaggio.

La Corte era chiamata a valutare il ricorso proposto dalla difesa di una società condannata per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies co. 3 D.Lgs 231/2001 con riferimento al reato di lesioni colpose gravi in danno di un lavoratore per il mancato rispetto della normativa in materia la sicurezza nei luoghi di lavoro.

I Giudici della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo il quale l’esiguità del risparmio può rilevare per escludere il profilo dell’interesse e/o del vantaggio ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte dell’impresa delle disposizioni in materia di sicurezza. Tale principio è giustificato dal generale contesto di complessiva osservanza della disciplina cautelare con esclusione della c.d. ”colpa di organizzazione”, sempre che la violazione non insista su un’area di rischio di rilievo.

Allo stesso tempo la Corte ha, tuttavia, precisato che l’art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 non richiede la natura sistematica delle violazioni della normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell’ente derivante dai reati colposi ivi contemplati.